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Inquadramento professionale del consulente finanziario indipendente  


Codice CivileGiuridicamente la figura professionale del consulente finanziario indipendente fa riferimento al contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) e si inquadra nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale così come disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio od un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi).

In ambito fiscale i servizi di consulenza finanziaria rientrano tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dirette, che così citano:
"Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio di professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa."

È da rilevare in questa fase iniziale l'obbligo di legge, per talune categorie di professionisti e quindi per l'esercizio di tali professioni, di essere iscritti in appositi albi. Per quanto riguarda il consulente finanziario d'investimento, non c'è alcun obbligo in quanto non esistono albi o elenchi professionali.

Non sussiste perciò alcun vincolo di iscrizione a o apertura di posizioni neppure presso le varie e numerose associazioni esistenti per l'esercizio della professione.



Norme del diritto comune

Regolamento dell'attività di consulenza

Prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c.

Non intermediazione, non agente monomandatario che opera per conto di un intermediario, retribuzione a carico del cliente con onorario e non con commissione e/o provvigione.

Obbligazione di mezzi (e non di risultato) ex art. 2230 c.c.

Il prestatore non è responsabile nell'ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultato non è stato raggiunto. L'accertamento delle eventuali inadempienze deve riguardare la modalità dello svolgimento dell'attività professionale, prescindendo così dal mancato conseguimento del risultato.

Responsabilità solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.)

L'attività deve svolgersi seguendo le regole della correttezza imposte nel libro IV "Delle obbligazioni" del Codice Civile.

Obbligo di diligenza (diligenza del buon padre di famiglia) ex art. 1176 c.c.

Indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il tipo di attività consigliata, consentendo di distinguere eventualmente tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento dovuto a colpa.




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L'azienda ed il mercato


Aziende e MercatoLe forti trasformazioni in atto nella realtà economica italiana e mondiale stanno dando un notevole impulso alla revisione delle tradizionali formule di management. L'innovazione, divenuta globale, riguarda non solo i processi produttivi e distributivi ma più in generale i criteri di gestione, l'organizzazione complessiva e le modalità di lavoro. L'attività produttiva deve essere armonizzata con le fluttuanti richieste del mercato, occorre essere in grado di soddisfare gusti ed aspirazioni di una clientela più informata che esprime una domanda mutevole, articolata e differenziata, particolarmente sensibile ad alti livelli di qualità.
Le imprese, sollecitate da una accresciuta pressione concorrenziale, cercano di migliorare i propri risultati puntando sulla flessibilità della struttura organizzativa, sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sulle economie di scala rendendosi sempre più conto della necessità di ricorrere a competenze specialistiche esterne. Sulla base di queste considerazioni nasce G.P. Consulting naturale evoluzione della pluriennale esperienza dei Partners, precedentemente operanti in strutture multinazionali con una cultura consolidata nell'ambito dei servizi alle imprese.
L'integrazione dell'elevato know-how maturato e la spiccata capacità di studiare ed implementare soluzioni per le piccole e medie imprese rendono G.P. Consulting in grado di fornire una consulenza "tagliata e cucita" su misura per le esigenze del cliente, dalla pianificazione strategica alle attività più operative.
G.P.Consulting si rivolge alle piccole e medie imprese
appartenenti ai più svariati settori:

  industria ed artigianato

  edilizia ed impiantistica

  trasporti e logistica

  commercio all'ingrosso ed al dettaglio

  servizi alle imprese ed ai privati

  sanità


I nostri Collaboratori sono uomini e donne di provata esperienza nell'ambito della gestione aziendale, figure professionali estremamente qualificate. Chi fa parte della nostra squadra è stato selezionato sulla base di requisiti molto severi, quali:

un'esperienza manageriale o maturata nel settore specifico della consulenza direzionale almeno decennale

la capacità di adattarsi e di agire rapidamente nell'interesse del Cliente



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Le Forme di Consulenza


Forme di Consulenza L'attività di consulenza pura ed indipendente svolta dal consulente finanziario indipendente o IFA fee-only (Independent Financial Adviser remunerato unicamente a parcella) è quella descritta nella sezione "Il Quadro Normativo".
Per completezza e chiarezza viene di seguito riportata una tabella di riepilogo delle attuali tipologie di "consulenza" offerte ed esistenti sul mercato italiano.
La consulenza promossa dal Network Consultique è quella descritta nella prima colonna. Spesso il risparmiatore e gli operatori finanziari menzionano consulenza finanziaria confondendo il concetto da noi promosso con ciò che viene descritto nelle altre due colonne.
Consultique desidera prendere le distanze da questo tipo di consulenza "interessata" e permettere a chiunque di valutare la grande differenza che esiste tra i diversiservizi.

 

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
(FEE-ONLY)

CONSULENZA STRUMENTALE ALLA VENDITA
(PROMOTORI FINANZIARI)

MANDATO DI CONSULENZA CONFERITO AL PROMOTORE FINANZIARIO DALLA BANCA/SIM

SOGGETTI
ABILITATI

Tutti, ad esclusione del promotore finanziario con mandato

Promotore finanziario con mandato

Promotore finanziario con mandato

RAPPORTO
CON IL CLIENTE

Il rapporto con il cliente è bilaterale e personalizzato, fondato sulla conoscenza da parte del consulente degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente

Il rapporto con il cliente si svolge nell'ambito della tipica attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari. Indicazioni e suggerimenti vengono forniti in ordine alle diverse caratteristiche dei prodotti offerti per conto dell'intermediario

L'intermediario utilizza il promotore per vendere servizi di consulenza al cliente. Formalmente non esiste alcun rapporto tra il promotore ed il cliente. Il mandato, infatti, viene stipulato tra la banca/sim ed il cliente. Il promotore opera per conto dell'intermediario senza però avere potere di rappresentanza. Il promotore non è in alcun modo autorizzato a consegnare al cliente documenti che non siano elaborati dalla società. L'intermediario può avvalersi di proprie strutture per interloquire direttamente con il cliente. Inoltre l'intermediario può sostituire il promotore nell'incarico di consulenza

CONFLITTI DI
INTERESSE

Nessuno
Posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati

Obbligo di collocamento solo dei prodotti dell'intermediario mandante e, tra di essi, può essere "consigliato" quello che garantisce maggior provvigione al promotore

La consulenza viene fornita evidenziando al cliente per iscritto l'esistenza di conflitto di interesse

LIMITI
ALL'OFFERTA DI
CONSULENZA

Inesistenza di limiti in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare

La proposta è limitata solo ai prodotti distribuiti dall'intermediario preponente

Limite dato dalla possibilità di poter "consigliare" prodotti anche non effettivamente adatti alle esigenze del cliente (la banca/sim può far valere il conflitto di interesse)

REMUNERAZIONE

L'unica remunerazione percepita dal consulente è quella pagata direttamente dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato

Questo tipo di consulenza è servente alla vendita e la remunerazione consiste unicamente dalle provvigioni di vendita

La banca/sim retrocede al promotore (che ha proposto al risparmiatore il contratto di consulenza) una parte della somma pagata dal cliente




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Direttiva Europea


Nell’attuale scenario finanziario italiano i risparmiatori vengono “consigliati” nelle proprie scelte di investimento da numerosi operatori che si propongono quali soggetti qualificati a soddisfare i loro bisogni. I risparmiatori, grazie alla nuova Direttiva che ha regolato i soggetti che possono prestare la consulenza, potranno ora individuare le varie figure che di volta si relazionano con loro.

Infatti, solo le persone fisiche o giuridiche autorizzate (imprese di investimento) potranno erogare il servizio di consulenza. Si delineano così due macrocategorie. La prima: soggetti che operano senza conflitti di interesse, in quanto non coinvolti nel processo di vendita dei prodotti, che possono essere sia persone fisiche (singoli professionisti o studi associati) che giuridiche (società di consulenza finanziaria). La seconda: soggetti che operano in conflittodi interesse (collocamento di prodotti) che sono le banche e le Sim, che avranno la possibilità di avvalersi di agenti per promuovere il loro servizio di consulenza.

Schema Rappresentativo


Dove si colloca il promotore finanziario italiano nel nuovo scenario legislativo comunitario? All’art. 4 comma 25 del testo, che salvaguardia il monomandato, è regolata tale figura che può procurare clienti, ricevere ordini e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da banche e Sim. Gli agenti (tied agent) dovranno comunicare immediatamente a qualsiasi cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano. Banche e Sim dovranno, inoltre, controllare le attività esercitate dai loro agenti e gli Stati membri potranno inasprire o aggiungere altri requisiti fissati dalla presente direttiva in merito agli agenti stessi.

Con l’istituzionalizzazione della figura del consulente privo di conflitti di interesse e degli agenti di cui le Banche e Sim potranno avvalersi, viene meno il rischio per gli investitori di non riconoscere l’interlocutore che essi ritengono adatto per i loro investimenti. Gli operatori senza conflitti di interesse, infatti, saranno riconosciuti ed autorizzati (art. 6 comma 3) dagli Stati membri in base ai requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva e tale autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità, consentendo l’erogazione della consulenza in tutti gli Stati membri.

E’ da notare che, già in fase di discussione della Direttiva, la Commissione Europea ha individuato nella consulenza pura un basso rischio per gli investitori dato che in ogni caso questi ultimi, assistiti dal consulente, effettuano comunque gli investimenti tramite un intermediario autorizzato (banca e Sim) senza nessun passaggio di denaro tra cliente e consulente.

Una volta costatato che l’unico rischio per l’investitore può derivare dal mancato rispetto dell’obbligo di agire con la dovuta diligenza, la Direttiva ha previsto la sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 67 comma 4 bis) che assicuri una copertura di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1,5 milioni di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo, sempre che non sia già presente un capitale iniziale minimo (in caso di persona giuridica) che ridurrebbe di conseguenza l’importo del massimale (ad esempio, con un capitale di 50mila non è richiesta la Rc).
Si fa presente che il premio annuo di una polizza Rc professionale che copra tale rischio si aggira intorno ai 2mila euro

In merito alla professionalità e alla preparazione della figura del financial adviser/financial planner europeo e nell’ottica dell’istituzione di un albo unico a livello comunitario, uno degli elementi che acquisirà grande valore saranno le certificazioni di vario livello rilasciate da enti o fondazioni di comprovata serietà che sono già presenti in Italia da alcuni anni. Per i promotori finanziari italiani si apre finalmente la possibilità di poter scegliere se rimanere agente o diventare un libero professionista e avere quindi il pieno controllo della clientela, guadagni in funzione della propria professionalità, collaborazioni e partnership con altri professionisti: il percorso è ormai definito, gli operatori che hanno a cuore il tema della consulenza possono adesso cogliere questa importante opportunità.



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