Inquadramento professionale del
consulente finanziario indipendente
Giuridicamente
la
figura professionale del consulente finanziario indipendente fa
riferimento al contratto d'opera (art. 2222 del Codice
Civile) e si inquadra nella categoria dei prestatori
d'opera intellettuale
così come disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del
Codice Civile. In tale contesto il soggetto si obbliga, dietro
corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un
servizio od un'opera nei confronti del committente con lavoro
prevalentemente personale, indipendentemente dal risultato che
sarà raggiunto (c.d. obbligazione di mezzi).
In ambito fiscale i servizi di consulenza finanziaria rientrano tra i
redditi di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 49 e 50 del
Testo Unico delle imposte dirette, che così citano:
"Sono redditi di lavoro
autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per
esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio di professione
abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di
lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa."
È da rilevare in questa fase iniziale l'obbligo di legge,
per talune categorie di professionisti e quindi per l'esercizio di tali
professioni, di essere iscritti in appositi albi. Per quanto riguarda
il consulente finanziario d'investimento, non c'è alcun
obbligo in quanto non esistono albi o elenchi professionali.
Non sussiste perciò alcun vincolo di iscrizione a o apertura
di posizioni neppure presso le varie e numerose associazioni esistenti
per l'esercizio della professione.
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Norme del diritto
comune
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Regolamento
dell'attività di consulenza
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Prestazione d'opera intellettuale ex
art. 2229 c.c.
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Non intermediazione, non agente
monomandatario che opera per conto di un intermediario, retribuzione a
carico del cliente con onorario e non con commissione e/o provvigione.
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Obbligazione di mezzi (e non di
risultato) ex art. 2230 c.c.
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Il prestatore non è
responsabile nell'ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta
diligenza, il risultato non è stato raggiunto.
L'accertamento delle eventuali inadempienze deve riguardare la
modalità dello svolgimento dell'attività
professionale, prescindendo così dal mancato conseguimento
del risultato.
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Responsabilità solo per
dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
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Se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di
colpa grave.
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Obbligo di correttezza (art. 1175
c.c.)
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L'attività deve svolgersi
seguendo le regole della correttezza imposte nel libro IV "Delle
obbligazioni" del Codice Civile.
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Obbligo di diligenza (diligenza del
buon padre di famiglia) ex art. 1176 c.c.
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Indicazione dei mezzi e degli
accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il
tipo di attività consigliata, consentendo di distinguere
eventualmente tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento
dovuto a colpa.
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L'azienda ed il mercato

Le forti trasformazioni in atto nella
realtà economica
italiana e mondiale stanno dando un notevole impulso alla revisione
delle tradizionali formule di management. L'innovazione, divenuta
globale, riguarda non solo i processi produttivi e distributivi ma
più in generale i criteri di gestione, l'organizzazione
complessiva e le modalità di lavoro. L'attività
produttiva deve essere armonizzata con le fluttuanti richieste del
mercato, occorre essere in grado di soddisfare gusti ed aspirazioni di
una clientela più informata che esprime una domanda
mutevole, articolata e differenziata, particolarmente sensibile ad alti
livelli di qualità.
Le imprese, sollecitate da una accresciuta pressione concorrenziale,
cercano di migliorare i propri risultati puntando sulla
flessibilità della struttura organizzativa, sulla
qualità dei prodotti e dei servizi, sulle economie di scala
rendendosi sempre più conto della necessità di
ricorrere a competenze specialistiche esterne. Sulla base di queste
considerazioni nasce G.P. Consulting naturale evoluzione della
pluriennale esperienza dei Partners, precedentemente operanti in
strutture multinazionali con una cultura consolidata nell'ambito dei
servizi alle imprese.
L'integrazione dell'elevato know-how maturato e la spiccata
capacità di studiare ed implementare soluzioni per le
piccole e medie imprese rendono G.P. Consulting in grado di fornire una
consulenza "tagliata e cucita" su misura per le esigenze del cliente,
dalla pianificazione strategica alle attività più
operative.
G.P.Consulting si rivolge alle piccole e medie imprese
appartenenti ai più svariati settori:
industria ed artigianato
edilizia ed impiantistica
trasporti e logistica
commercio all'ingrosso ed al dettaglio
servizi
alle imprese ed ai privati
sanità
I nostri Collaboratori sono uomini e donne di provata esperienza
nell'ambito della gestione aziendale, figure professionali estremamente
qualificate. Chi fa parte della nostra squadra è stato
selezionato sulla base di requisiti molto severi, quali:
un'esperienza manageriale o maturata nel settore specifico della
consulenza direzionale almeno decennale
la capacità di adattarsi e di agire rapidamente
nell'interesse del Cliente
Le Forme di Consulenza

L'attività di consulenza pura ed indipendente svolta dal
consulente finanziario indipendente o
IFA
fee-only (Independent
Financial Adviser remunerato unicamente a parcella) è quella
descritta nella sezione "Il Quadro Normativo".
Per completezza e chiarezza viene di seguito riportata una tabella di
riepilogo delle attuali tipologie di "consulenza" offerte ed esistenti
sul mercato italiano.
La consulenza promossa dal Network Consultique è quella
descritta nella prima colonna. Spesso il risparmiatore e gli operatori
finanziari menzionano consulenza finanziaria confondendo il concetto da
noi promosso con ciò che viene descritto nelle altre due
colonne.
Consultique desidera prendere le distanze da questo tipo di consulenza
"interessata" e permettere a chiunque di valutare la grande differenza
che esiste tra i diversiservizi.
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CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE
(FEE-ONLY)
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CONSULENZA
STRUMENTALE ALLA
VENDITA
(PROMOTORI FINANZIARI)
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MANDATO
DI CONSULENZA CONFERITO
AL PROMOTORE FINANZIARIO DALLA BANCA/SIM
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SOGGETTI
ABILITATI
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Tutti, ad esclusione
del promotore finanziario con mandato
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Promotore finanziario con mandato
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Promotore finanziario con mandato
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RAPPORTO
CON IL CLIENTE
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Il rapporto con il
cliente è bilaterale e personalizzato,
fondato sulla conoscenza da parte del consulente degli obiettivi
d'investimento e della situazione finanziaria del cliente
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Il rapporto con il cliente si
svolge nell'ambito della tipica attività di promozione e
collocamento di strumenti finanziari. Indicazioni e
suggerimenti vengono forniti in ordine alle diverse caratteristiche dei
prodotti offerti per conto dell'intermediario
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L'intermediario utilizza il
promotore per vendere servizi di consulenza al cliente. Formalmente
non esiste alcun rapporto tra il promotore ed il cliente. Il mandato,
infatti, viene stipulato tra la banca/sim ed il cliente.
Il promotore opera per conto dell'intermediario senza però
avere potere di rappresentanza. Il promotore non
è in alcun modo autorizzato a consegnare al cliente
documenti che non siano elaborati dalla società.
L'intermediario può avvalersi di proprie strutture per
interloquire direttamente con il cliente. Inoltre
l'intermediario può sostituire il promotore nell'incarico di
consulenza
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CONFLITTI DI
INTERESSE
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Nessuno
Posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli
investimenti consigliati
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Obbligo di collocamento
solo dei prodotti dell'intermediario mandante e, tra di essi,
può essere "consigliato" quello che garantisce maggior
provvigione al promotore
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La consulenza viene fornita
evidenziando al cliente per iscritto l'esistenza di
conflitto di interesse
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LIMITI
ALL'OFFERTA DI
CONSULENZA
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Inesistenza di limiti
in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare
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La proposta è limitata solo
ai prodotti distribuiti dall'intermediario preponente
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Limite dato dalla possibilità
di poter "consigliare" prodotti anche non effettivamente adatti alle
esigenze del cliente (la banca/sim può far
valere il conflitto di interesse)
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REMUNERAZIONE
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L'unica remunerazione percepita dal
consulente è quella pagata direttamente dal
cliente nel cui interesse il servizio è
prestato
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Questo tipo di consulenza
è servente alla vendita e la remunerazione consiste
unicamente dalle provvigioni di vendita
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La banca/sim retrocede
al promotore (che ha proposto al risparmiatore il contratto di
consulenza) una parte della somma pagata dal cliente
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Direttiva Europea
Nell’attuale scenario finanziario italiano i risparmiatori
vengono “consigliati” nelle proprie scelte di
investimento da numerosi operatori che si propongono quali soggetti
qualificati a soddisfare i loro bisogni.
I risparmiatori, grazie
alla
nuova Direttiva che ha regolato i soggetti che possono
prestare la
consulenza,
potranno
ora individuare le varie figure che di volta si
relazionano con loro.
Infatti, solo le persone fisiche o giuridiche autorizzate (imprese di
investimento) potranno erogare il servizio di consulenza. Si delineano
così
due
macrocategorie. La prima:
soggetti che operano
senza conflitti di interesse, in quanto non coinvolti nel
processo di
vendita dei prodotti, che possono essere sia persone fisiche (singoli
professionisti o studi associati) che giuridiche (società di
consulenza finanziaria). La seconda:
soggetti che operano in
conflittodi interesse (collocamento di prodotti) che sono
le banche e
le Sim, che avranno la possibilità di avvalersi di agenti
per promuovere il loro servizio di consulenza.
Dove si colloca il
promotore finanziario italiano nel nuovo scenario legislativo
comunitario?
All’art. 4 comma 25 del testo, che salvaguardia il
monomandato,
è regolata tale figura che può procurare clienti,
ricevere ordini e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e
prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari
proposti da banche e Sim.
Gli
agenti (tied agent) dovranno comunicare immediatamente a qualsiasi
cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.
Banche e Sim dovranno, inoltre, controllare le attività
esercitate dai loro agenti e gli Stati membri potranno inasprire o
aggiungere altri requisiti fissati dalla presente direttiva in merito
agli agenti stessi.
Con l’istituzionalizzazione della figura del consulente privo
di
conflitti di interesse e degli agenti di cui le Banche e Sim potranno
avvalersi, viene meno il rischio per gli investitori di non riconoscere
l’interlocutore che essi ritengono adatto per i loro
investimenti. Gli operatori senza conflitti di interesse, infatti,
saranno riconosciuti ed autorizzati (art. 6 comma 3) dagli Stati membri
in base ai requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva e tale
autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità,
consentendo l’erogazione della consulenza in tutti gli Stati
membri.
E’ da notare che, già in fase di discussione della
Direttiva,
la
Commissione Europea ha individuato nella consulenza pura un basso
rischio per gli investitori
dato che in ogni caso questi ultimi, assistiti dal consulente,
effettuano comunque gli investimenti tramite un intermediario
autorizzato (banca e Sim) senza nessun passaggio di denaro tra cliente
e consulente.
Una volta costatato che l’unico rischio per
l’investitore
può derivare dal mancato rispetto dell’obbligo di
agire
con la dovuta diligenza, la Direttiva ha previsto la sottoscrizione di
un’assicurazione di responsabilità civile
professionale
(art. 67 comma 4 bis) che assicuri una copertura di almeno un milione
di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1,5 milioni di euro
all’anno per l’importo totale delle richieste di
indennizzo, sempre che non sia già presente un capitale
iniziale
minimo (in caso di persona giuridica) che ridurrebbe di conseguenza
l’importo del massimale (ad esempio, con un capitale di
50mila
non è richiesta la Rc).
Si fa presente che il premio annuo di una polizza Rc professionale che
copra tale rischio si aggira intorno ai 2mila euro
In merito alla professionalità e alla preparazione della
figura
del financial adviser/financial planner europeo e nell’ottica
dell’istituzione di un albo unico a livello comunitario, uno
degli elementi che acquisirà grande valore saranno le
certificazioni di vario livello rilasciate da enti o fondazioni di
comprovata serietà che sono già presenti in
Italia da
alcuni anni. Per i promotori finanziari italiani si apre finalmente la
possibilità di poter scegliere se rimanere agente o
diventare un
libero professionista e avere quindi il pieno controllo della
clientela, guadagni in funzione della propria
professionalità,
collaborazioni e partnership con altri professionisti: il percorso
è ormai definito, gli operatori che hanno a cuore il tema
della
consulenza possono adesso cogliere questa importante
opportunità.